SCIA scaccia DIA?

by - agosto 03, 2010


Il 30 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo della manovra fiscale, interamente riscritto con il maxiemendamento in Senato, sul quale la Camera ha espresso il sostanziale accordo, pur precisando meglio alcuni punti.
Il testo dell'emendamento originario lasciava sorgere alcuni dubbi sul fatto che la SCIA si applicasse all'edilizia o meno, inoltre sembrava che si applicasse per gli immobili connessi all'attività di impresa e che sostituisse il permesso di costruire.

In realtà nella formulazione pubblicata in GU è stato riformulato in maniera più chiara il passaggio dedicato alla semplificazione amministrativa per le attività d'impresa "Impresa in un giorno", nell'ambito dell'articolo 49 quater.

L'articolo 49 ter si dedica pertanto esclusivamente alla disciplina della SCIA e , secondo gli esponenti del Governo, è palese che i riferimenti a "asseverazioni tecniche" e "vincoli paesaggistici culurali ecc." chiarifichi definitivamente che la SCIA prevista all'art 49 ter si applichi all'edilizia.

Vediamo le novità introdotte:

1. Abolizione dei tempi d'attesa per iniziare i lavori
Secondo la nuova norma, basterà una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare all`amministrazione competente al fine di poter fin da subito iniziare i lavori (sono soppressi i 30 giorni d'attesa), corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, nonche` dalle attestazioni e asseverazioni di un tecnico abilitato corredate dagli elaborati grafici.

2. Possibilità di autocertificare
Con la SCIA sarà possibile sostituire pareri di organi o enti appositi, ovvero l`esecuzione di verifiche preventive, con autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, salve le verifiche successive degli stessi enti o da parte dell`amministrazione. Viene maggiormente responsabilizzato il ruolo del professionista che però rischia pene più severe in caso di affermazioni false e dolose.

3. Controlli e sanzioni

L`amministrazione, entro i successivi sessanta giorni, potrà verificare che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti. In caso contrario, l`amministrazione adottera` gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione dell`attivita` e di rimozione degli effetti dannosi salvo che l`interessato non si conformi entro un termine fissato dall`amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Decorsi i sessanta giorni l`amministrazione potra`, comunque, intervenire e richiedere ad esempio la messa in pristino ma solo in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l`ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell`impossibilita` di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell`attivita` dei privati alla normativa vigente.

4. Possibilità di revoca del provvedimento
E` fatto comunque salvo il potere dell`amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento d`ufficio).
L`amministrazione potrà revocare il provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell`interesse pubblico, o di annullare lo stesso entro un termine ragionevole in presenza di vizi di legittimita` originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto dell`interesse privato.

In sostanza la nuova norma stabilisce espressamente che la Segnalazione Certificata di Inizio Attivita sostituisce direttamente ovunque ricorrano (sia nella normativa statale che in quella regionale), le espressioni di Dichiarazione di Inizio Attivita e Dia.

La legge, in ogni caso, non chiarisce i rapporti con quanto previsto in tema di Dia nel Dpr 380/2001 (Testo Unico edilizia) ne` attua alcuna forma di raccordo con le previsioni ivi contenute, sollevando dubbi interpretativi sulla cosiddetta Super-Dia ossia la Dia in sostituzione del Permesso di Costruire.

Fonte: Casaeclima - Testo integrale

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