DL incentivi: addio DIA!

by - maggio 02, 2010


post allegato alla newsletter del 05/05/10 per abbonarti clicca qui


Il 28 aprile 2010 è stato approvato un emendamento, che modifica e sostituisce l’articolo 5 del DL 40/2010. Ciò comporta ulteriori modifiche alle norme che permettono l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria senza obbligo di titolo abilitativo (DIA).

In base alle nuove disposizioni, secondo cui le nuove regole sono applicabili anche se esistono “più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, tutte le Regioni passano al regime semplificato; non solo quelle sprovviste di una specifica legge regionale in materia, nelle quali il DL incentivi è già in vigore da fine marzo, ma anche quelle provviste di una legge più restrittiva regionale, in cui era presente l'obbligo di redazione della Dia, come Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria e Val d’Aosta.

Gli interventi realizzabili secondo il DL incentivi sono suddivisi in due categorie:

- quelli che non richiedono alcun titolo abilitativo (manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra legati all'attività agricola, serre mobili stagionali);

- quelli che richiedono comunicazione, anche telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, con allegate eventuali autorizzazioni obbligatorie (manutenzione straordinaria, opere per esigenze contingenti e temporanee, lavori di pavimentazione, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, aree ludiche).

Per le manutenzioni straordinarie, inoltre sarà obbligatorio allegare alla comunicazione, oltre alle eventuali autorizzazioni obbligatorie ed ai dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, gli elaborati progettuali e una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato (che dovrà essere svincolato da ogni rapporto con l'impresa o con il committente), che dichiari che i lavori saranno in conformità con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti, con le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e che per essi la normativa attuale non preveda il rilascio di un titolo abilitativo.

Inoltre, a chiusura lavori, il committente sarà tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, gli atti di aggiornamento catastale.

N.B. Si sottolinea che, secondo l'emendamento approvato, tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne.
Inoltre i lavori non potranno modificare parti strutturali dell'edificio, nè comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari o l'incremento dei parametri urbanistici.

ti potrebbe interessare

0 commenti

CHI SIAMO

Cafelab è uno studio di architettura con sede a Roma. Dal 2008 ci impegnamo ogni giorno per creare ambienti unici e memorabili focalizzando la nostra ricerca architettonica sulla qualità degli spazi progettati; amiamo utilizzare materiali naturali e sostenibili come ferro, acciaio, pietra, marmo e legno e integrarli con cura con l'illuminazione.

PRESS

  • presskit
  • press@cafelab.it

ADVERTISE

  • collabora con noi
  • advertise@cafelab.it

Unisciti alle oltre 5.000 persone che ricevono i nostri consigli online quindicinali